Art. 14.
                    Sicurezza nei centri storici
    1.  I  comuni  adottano  iniziative  e misure volte ad elevare il
grado di sicurezza e vivibilita' dei centri storici ed a favorirne la
crescita economica anche al fine di prevenire e combattere i fenomeni
di delinquenza e criminalita'.
    2.  La Regione promuove l'adozione di sistemi di sicurezza attivi
e  passivi  per il controllo delle zone pubbliche dei centri storici.
Le  relative  spese rientrano fra quelle ammissibili ai finanziamenti
della presente legge.
    3.  La  Regione promuove nei centri storici l'adozione di sistemi
di  illuminazione a basso consumo energetico la cui spesa rientra fra
quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.