Art. 14. Sicurezza nei centri storici 1. I comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di sicurezza e vivibilita' dei centri storici ed a favorirne la crescita economica anche al fine di prevenire e combattere i fenomeni di delinquenza e criminalita'. 2. La Regione promuove l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle zone pubbliche dei centri storici. Le relative spese rientrano fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge. 3. La Regione promuove nei centri storici l'adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico la cui spesa rientra fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.