Art. 15. Attivita' artigianali e commerciali 1. I comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico-ricettive, commerciali la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla programmazione regionale. 2. A tal fine la Regione concede ai comuni contributi da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento, sia pubblici che privati, di cui all'art. 3. 3. La Regione concede altresi', a chi esercita le attivita' imprenditoriali di cui al comma 1, contributi in forma attualizzata per l'abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell'acquisto dei locali in cui vengono esercitate le attivita' stesse, in misura non superiore al 50 cento. 4. La Regione, sentita la commissione competente, stabilisce criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 che non sono comunque cumulabii con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali concesse per le stesse finalita'. I contributi alle imprese di cui al comma 3 sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/01 della commissione europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della comunita' europea del 13 gennaio 2001. 5. Sono esclusi dai benefici le attivita' di commercio all'ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.