Art. 16.
                          Botteghe storiche
    1.  I comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe storiche
esistenti  sul  loro  territorio.  L'iscrizione  e  la  cancellazione
dall'elenco sono disposte dai comuni sulla base dei criteri stabiliti
dalla Regione.
    2.  L'elenco  di  cui  al  comma  1  deve  essere  pubblicato nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Liguria  ed  affisso  all'albo
pretorio del comune che lo ha approvato.
    3.  La  Regione approva il modelo di targa di bottega storica che
viene  attribuita  agli  esercizi commerciali compresi nell'elenco di
cui  al  comma  1.  Il comune consegna la targa che viene esposta nei
locali  dove ha luogo l'attivita' di vendita al dettaglio delle merci
o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
    4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di bottega storica
da  parte  di  un  esercizio  commerciale  e'  applicata,  secondo le
modalita'  di  cui  alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme
per   l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di
competenza  della  Regione  o di enti ad essa individuati, delegati o
subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a
Euro 1.000,00.
    5.  La  Regione  concede  contributi  in  conto  capitale per gli
interventi  di restauro conservativo delle botteghe storiche iscritte
nell'elenco  di  cui  al  comma  1.  I  criteri e le modalita' per la
concessione sono stabiliti dalla Regione.
    6.  I contributi di cui al comma 5, non sono cumulabili con altre
provvidenze  comunitarie,  statali o regionali concesse per la stessa
finalita'.  I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto
"de  minimis"  di  cui  al  regolamento CE n. 69/01 della commissione
europea  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della comunita' europea
del 13 gennaio 2001.