Art. 17. Interventi' ammissibili a finanziamento 1. La giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali previste dalla presente normativa anche prevedendo forme di finanziamento delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 11, lettera b), nonche' l'entita' di risorse o le eventuali priorita' di attribuzione per le disponibilita' di cui all'art. 20 relative al finanziamento degli interventi inclusi nei progetti di cui all'art. 3.