Art. 17.
               Interventi' ammissibili a finanziamento
    1.  La  giunta  regionale  determina le procedure, i criteri ed i
requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni  finanziarie  regionali
previste   dalla   presente   normativa  anche  prevedendo  forme  di
finanziamento  delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 11, lettera
b),  nonche'  l'entita'  di  risorse  o  le  eventuali  priorita'  di
attribuzione  per  le  disponibilita'  di cui all'art. 20 relative al
finanziamento  degli  interventi inclusi nei progetti di cui all'art.
3.