Art. 21. Applicabilita' degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attivita' non soggette a controllo edilizio 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4, e all'art. 5, valgono anche ove gli interventi da realizzare ricadano in altre parti del territorio comunale. 2. Le recinzioni funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola e silvopastorale e che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, possono essere eseguite senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio di attivita' nel rispetto delle eventuali norme del regolamento edilizio.