Art. 22. Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi 1. Chiunque vi abbia diretto interesse puo' segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarita', carenze, omissioni e ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente legge al Difensore civico regionale, che puo' richiedere informazioni e notizie all'amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi. 2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dalla presente legge si procede mediante nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 136, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).