Art. 24. Sostituzione di disposizioni statali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 6 a 13 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e nell'art. 4, commi da 7 a 15 dei decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 (conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) e successive modifiche.