Art. 4. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attivita' 1. Sono subordinati a denuncia di inizio di attivita' purche' conformi alla strumentazione urbanistica e territoriale vigente od operante in salvaguardia e ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'Art. 2: a) gli interventi che attuino i progetti di cui all'art. 3, ovvero che attuino Strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi; b) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonche' quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle caratteristiche architettonico-compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente, salvo che tali modifiche: 1. siano puntualmente consentite e disciplinate dallo strumento urbanistico comunale; 2. siano volte alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari; 3. siano finalizzate a realizzare incrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalita' tecnico-formali dagli Strumenti urbanistici comunali; c) gli interventi e le opere assoggettate dalla legislazione statale al regime della autorizzazione edilizia e al regime delle opere interne, ferma restando la facolta' di deroga per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilita dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) e successive modificazioni; d) le opere di sistemazione di aree non comportanti creazione di volumetria; e) le varianti a titoli edilizi non incidenti sui parametri urbanistici che non comportino modifiche delle caratteristiche indicate alla lettera b) e non violino le eventuali prescrizioni contenute negli originali titoli. 2. Nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedano cambiamenti di destinazioni d'uso comportanti aggravi del carico insediativo esistente o frazionamenti in piu' unita' immobiliari deve essere reperita la corrispondente quantita' di parcheggi pertinenziali. Tali parcheggi possono essere reperiti anche al di fuori dell'area di intervento, preferibilmente nelle aree immediatamente adiacenti o poste a corona degli ambiti di degrado. Il comune, ove non sia oggettivamente possibile il reperimento della quantita' di parcheggi pertinenziali, ovvero in attuazione di atti programmatori sulla mobilita' ed il traffico, ammette la corresponsione di una somma equivalente al costo di costruzione relativo alla pertinente quota di parcheggi dovuta. 3. Nel caso in cui l'intervento soggetto a denuncia di inizio di attivita' comporti la corresponsione del contributo concessorio, in quanto assimilabile a intervento soggetto a concessione edilizia a norma della vigente legislazione in materia, il computo del contributo dovuto deve essere allegato alla denuncia e il relativo pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori. 4. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dell'autorizzazione o della concessione a edificare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.