Art. 8.
           Requisiti igienico-sanitari per gli interventi
       ed attivita' negli ambiti di degrado dei centri storici
    1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
negli   ambiti   di  degrado  dei  centri  storici,  il  comune  puo'
prescindere   dal   rispetto  delle  disposizioni  igienico-sanitarie
stabilite  dalla  vigente  normativa nel caso in cui la conformazione
strutturale  e  formale  dell'organismo  edilizio non consenta, senza
alterazioni,  tale rispetto e sempreche' venga dichiarata, a cura del
progettista,  la  sostanziale  rispondenza funzionale e prestazionale
degli   interventi   o   delle   attivita'  alle  effettive  esigenze
igienico-sanitarie   connesse  all'utilizzo  degli  immobili  e,  ove
possibile, il miglioramento della situazione in atto.
    2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 e' applicabile anche nei
casi  di  insediamento  di  nuove attivita' o di attivita' diverse da
quelle  preesistenti,  fermo restando che in caso di trasferimento di
attivita' gia' insediate negli ambiti di degrado dei centri storici o
di  subingressi  nelle  medesime  attivita',  non sussiste obbligo di
adeguamento dei locali alle disposizioni igienico-sanitarie.