Art. 9. D e l e g a 1. La Regione ed i comuni hanno la facolta' di delegare alle ARTE, di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), in tutto o in parte, le loro competenze attinenti alla fase di attuazione dei progetti di intervento di cui all'art. 3.