Art. 10.
             Modifica dell'art. 3 della legge regionale
                        8 luglio 1999, n. 18
    1.  Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1999 cosi'
come  sostituito  dall'art. 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n.
20   (Integrazione  della  legge  regionale  15 aprile  1985,  n.  31
(Disciplina  delle  strutture extralberghiere) e modifica della legge
regionale  8 luglio  1999,  n.  18  (Interventi  regionali a sostegno
dell'offerta turistica) e' sostituito dal seguente:
    "1.  I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge
sono  le  piccole  e  medie imprese anche enti no profit operanti nel
settore  del  turismo, i privati proprietari di unita' immobiliari da
destinarsi  ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attivita' di "bed and
breakfast",  la  ristorazione,  le  aziende  agricole turistiche ed i
servizi  a supporto delle attivita' del tempo libero dei turisti, ivi
compresi gli impianti di risalita.