Art. 10. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1999 cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere) e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) e' sostituito dal seguente: "1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unita' immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attivita' di "bed and breakfast", la ristorazione, le aziende agricole turistiche ed i servizi a supporto delle attivita' del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.