Art. 11. Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), e' aggiunto il seguente: "4 bis. Per le strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, e consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un posto letto e delle stanze a due o piu' posti letto fino al 25 per cento. Tale percentuale e' ridotta fino al 20 per cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o piu' stelle.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 30 settembre 2002 GHIGO Il vice presidente: Casoni