Art. 11.
           Integrazione dell'art. 2 della legge regionale
                        14 luglio 1988, n. 34
    1.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio
1988,  n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie
delle  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extralberghiere,  legge
regionale 15 aprile 1985, n. 31), e' aggiunto il seguente:
    "4  bis.  Per  le  strutture  alberghiere  esistenti alla data di
entrata  in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati
nei  commi  1,  2, 3 e 4, e consentita una riduzione della superficie
delle  stanze  ad  un  posto  letto e delle stanze a due o piu' posti
letto  fino  al  25 per cento. Tale percentuale e' ridotta fino al 20
per  cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o piu'
stelle.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 30 settembre 2002
                                GHIGO

                     Il vice presidente: Casoni