Art. 2. Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 18 bis. (Alloggi vacanze). 1. Sono alloggi vacanze le unita' abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o piu' locali con superficie calpestabile compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti. 2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'art. 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34. 3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare: a) la pulizia quotidiana delle unita' abitative; b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana; c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; d) il recapito e il ricevimento degli ospiti. 4. Nelle singole unita' abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.