Art. 2.
         Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale
                        15 aprile 1985, n. 31
    1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
(Disciplina  delle strutture ricettive extralberghiere), e successive
modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
      "Art. 18 bis. (Alloggi vacanze).
    1. Sono alloggi vacanze le unita' abitative di tipo residenziale,
come  tali  accatastate, composte da uno o piu' locali con superficie
calpestabile  compresa  tra  un  minimo  di  trenta  ed un massimo di
sessanta  metri  quadrati,  arredati  e  dotati di servizi igienici e
cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti.
    2.  Gli  alloggi  vacanze  sono  dotati  dei requisiti tecnici ed
igienico-sanitari  di  cui  all'art. 14, come modificato ed integrato
dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.
    3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi
essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:
      a) la pulizia quotidiana delle unita' abitative;
      b)  la  fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella
del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla
settimana;
      c) la  fornitura  di  energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
      d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.
    4.  Nelle singole unita' abitative possono essere inoltre forniti
i servizi di telefono e di radio-televisione.