Art. 3. Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale n. 31/1985 1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale n. 31/1985, e' inserito il seguente: "Art. 18-ter (Gestione alloggi vacanze). - 1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'art. 18 bis e' affidata: a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle societa' consortili di imprenditori turistici; b) alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo. 2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi. 3. I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per non piu' di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.".