Art. 3.
                    Inserimento dell'art. 18-ter
                  nella legge regionale n. 31/1985
    1.  Dopo  l'articolo  18 bis della legge regionale n. 31/1985, e'
inserito il seguente:
      "Art. 18-ter (Gestione alloggi vacanze). - 1. La gestione degli
alloggi vacanze di cui all'art. 18 bis e' affidata:
      a) alle  cooperative  turistiche,  ai  consorzi e alle societa'
consortili di imprenditori turistici;
      b) alle  piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  settore del
turismo.
    2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico
per   un   periodo  non  inferiore  a  duecentosettantacinque  giorni
all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un
periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.
    3.  I  proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente
per  non piu' di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli
alloggi  vacanze  dati  in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In
tal  caso  viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio
entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.".