Art. 4. Inserimento dell'art. 18-quater nella legge regionale n. 31/1985 1. Dopo l'articolo 18 ter della legge regionale n. 31/1985, e' inserito il seguente: "Art. 18-quater (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita). - 1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione l'affidamento, da parte dei proprietari delle unita' immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti di cui all'art. 18 ter, comma 1, nonche' i tempi e le modalita' di utilizzo da parte dei proprietari stessi. 2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione. 3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1, e' soggetta ad autorizzazione da parte del comune in cui si svolge l'attivita', che avra' l'obbligo della segnalazione alle aziende turistiche locali (ATL) e alla provincia della concessione dell'autorizzazione. 4. Il controllo sulla gestione e' affidato alle ATL in conformita' a procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale, che consentono alle medesime di promuovere la capacita' ricettiva, controllare la qualita' delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione. 5. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta.".