Art. 4.
                   Inserimento dell'art. 18-quater
                  nella legge regionale n. 31/1985
    1.  Dopo  l'articolo  18 ter della legge regionale n. 31/1985, e'
inserito il seguente:
      "Art.  18-quater  (Obblighi  amministrativi  per lo svolgimento
dell'attivita). - 1. Agli effetti della presente legge, sono regolati
da apposita convenzione l'affidamento, da parte dei proprietari delle
unita'  immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti
di  cui  all'art.  18 ter, comma 1, nonche' i tempi e le modalita' di
utilizzo da parte dei proprietari stessi.
    2.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  approva  uno  schema  tipo  di  tale
convenzione.
    3.  La  gestione  degli  alloggi  vacanze  da  parte dei soggetti
indicati  al  comma  1,  e'  soggetta  ad autorizzazione da parte del
comune  in  cui  si  svolge  l'attivita',  che  avra' l'obbligo della
segnalazione  alle  aziende  turistiche locali (ATL) e alla provincia
della concessione dell'autorizzazione.
    4.   Il   controllo  sulla  gestione  e'  affidato  alle  ATL  in
conformita'  a  procedure  stabilite  con  deliberazione della giunta
regionale,  che  consentono  alle medesime di promuovere la capacita'
ricettiva,  controllare  la  qualita'  delle  strutture  interessate,
archiviare  i  dati  statistici  e  trasmetterli alle province e alla
Regione.
    5.  Le  ATL  possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite
questo,   in  particolare  verso  i  privati,  svolgere  funzioni  di
sostituto d'imposta.".