Art. 5.
                 Inserimento dell'art. 18-quinquies
                  nella legge regionale n. 31/1985)
    1. Dopo l'articolo 18 quater della legge regionale n. 31/1985, e'
inserito il seguente:
      "Art.   18  quinquies.  (Concessione  di  contributi  in  conto
capitale).
    1.   La   Regione   favorisce   lo  sviluppo  della  ricettivita'
extralberghiera  negli  alloggi  vacanze attraverso la concessione di
contributi in conto capitale per:
      a)  opere  di costruzione di complessi residenziali, costituiti
da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze;
      b) opere    di    ristrutturazione    e   per   interventi   di
riqualificazione  di  complessi  residenziali da destinare ad alloggi
vacanze;
      c) acquisto  di  unita'  immobiliari  da  destinare  ad alloggi
vacanze;
      d) acquisto,   ristrutturazione,  adattamento  di  complessi  o
porzione  di  complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche
in   tutto  o  in  parte  disabitate  con  perfetta  conservazione  o
ripristino  delle  caratteristiche originali esterne delle abitazioni
da destinare ad alloggi vacanze;
      e) opere  di  arredamento  e  di rinnovo dell'arredamento degli
immobili di cui alle lettere a), b), c) e d).
    2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi mediante
l'utilizzo  del  fondo  regionale  per la qualificazione dell'offerta
turistica  previsto  dall'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999,
n.  18  (Interventi  regionali  a sostegno dell'offerta turistica), e
successive  modifiche  ed integrazioni, secondo le modalita' e per le
tipologie   di   intervento   fissate  dai  programmi  annuali  degli
interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale stessa.
    3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dall'art. 7
della legge regionale n. 18/1999.
    4.  I  contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili,
per  le  medesime  opere,  con altri aiuti concessi dalla Regione, da
altri enti pubblici, dallo Stato e dall'unione europea.
    5.  I  finanziamenti  per le nuove costruzioni di cui al comma 1,
lettera  a),  non  possono annualmente superare il 25 per cento delle
somme   complessivamente   destinate  agli  interventi  previsti  del
presente articolo.".