Art. 5. Inserimento dell'art. 18-quinquies nella legge regionale n. 31/1985) 1. Dopo l'articolo 18 quater della legge regionale n. 31/1985, e' inserito il seguente: "Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale). 1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettivita' extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per: a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze; b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze; c) acquisto di unita' immobiliari da destinare ad alloggi vacanze; d) acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze; e) opere di arredamento e di rinnovo dell'arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b), c) e d). 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante l'utilizzo del fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica previsto dall'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' e per le tipologie di intervento fissate dai programmi annuali degli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale stessa. 3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 18/1999. 4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'unione europea. 5. I finanziamenti per le nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera a), non possono annualmente superare il 25 per cento delle somme complessivamente destinate agli interventi previsti del presente articolo.".