Art. 7.
                  Inserimento dell'art. 18-septies
                  nella legge regionale n. 31/1985
    1. Dopo l'articolo 18 sexies della legge regionale n. 31/1985, e'
inserito il seguente:
    "Art.  18-septies  (Vincoli  di  destinazione). - 1. Gli immobili
oggetto  dei  contributi previsti dalla presente legge sono vincolati
alla  destinazione  dell'uso turistico extralberghiero per un periodo
non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione.
    2.  Il  vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione a cura del
beneficiario   del   contributo   presso   l'ufficio   del   registro
immobiliare.
    3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel
caso    di    contributi    per    l'arredamento    ed   il   rinnovo
dell'arredamento.".