Art. 7. Inserimento dell'art. 18-septies nella legge regionale n. 31/1985 1. Dopo l'articolo 18 sexies della legge regionale n. 31/1985, e' inserito il seguente: "Art. 18-septies (Vincoli di destinazione). - 1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione dell'uso turistico extralberghiero per un periodo non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione. 2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso l'ufficio del registro immobiliare. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento.".