Art. 8.
                   Inserimento dell'art. 18-octies
                  nella legge regionale n. 31/1985
    1.  Dopo  l'articolo 18 septies della legge regionale n. 31/1985,
e' inserito il seguente:
    "Art.  18  octies  (Attivita'  di controllo). - 1. La Regione, in
relazione  agli  alloggi  vacanze  oggetto  di  contributo regionale,
dispone,  oltre  ai  controlli ed agli accertamenti di cui all'art. 9
della  legge  regionale n. 18/1999, verifiche sulla stipula della con
venzione  di  cui  all'art.  18  quater,  comma  1. La Regione svolge
altresi'  verifiche  sulla  effettiva  attivazione ed esercizio della
struttura  ad  uso  turistico avvalendosi dell'attivita' di controllo
prevista dall'art. 18 quater, comma 4.
    2. A tal fine i soggetti gestori di cui all'artiolo 18-ter, comma
1,  sono  tenuti  a  comunicare  semestralmente agli uffici regionali
competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere.
    3.  La  mancata  stipula  della  convenzione oppure la violazione
delle  norme  in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi
vacanze  comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto
previsto  all'art.  28,  ottavo  comma,  la revoca delle agevolazioni
assegnate  e  l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30
cento del contributo concesso.
    4.  Ai  soggetti  gestori  degli  alloggi vacanze si applicano le
norme di cui al titolo VII.".