Art. 8. Inserimento dell'art. 18-octies nella legge regionale n. 31/1985 1. Dopo l'articolo 18 septies della legge regionale n. 31/1985, e' inserito il seguente: "Art. 18 octies (Attivita' di controllo). - 1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contributo regionale, dispone, oltre ai controlli ed agli accertamenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 18/1999, verifiche sulla stipula della con venzione di cui all'art. 18 quater, comma 1. La Regione svolge altresi' verifiche sulla effettiva attivazione ed esercizio della struttura ad uso turistico avvalendosi dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 18 quater, comma 4. 2. A tal fine i soggetti gestori di cui all'artiolo 18-ter, comma 1, sono tenuti a comunicare semestralmente agli uffici regionali competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere. 3. La mancata stipula della convenzione oppure la violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto previsto all'art. 28, ottavo comma, la revoca delle agevolazioni assegnate e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 cento del contributo concesso. 4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII.".