Art. 9.
                   Integrazione di ulteriori norme
                  della legge regionale n. 31/1985
    1.  Il  quinto  trattino  del primo comma dell'art. 1 della legge
regionale   n.   31/1985,   e'   sostituito  dal  seguente:  "case  e
appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze".
    2.  La rubrica del titolo VI della legge regionale n. 31/1985, e'
sostituita  dalla  seguente:  "Titolo  VI.  Case  ed appartamenti per
vacanze ed alloggi vacanze.".