Art. 9. Integrazione di ulteriori norme della legge regionale n. 31/1985 1. Il quinto trattino del primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 31/1985, e' sostituito dal seguente: "case e appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze". 2. La rubrica del titolo VI della legge regionale n. 31/1985, e' sostituita dalla seguente: "Titolo VI. Case ed appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze.".