Art. 10. Norma transitoria 1. Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi emanati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/1991, e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di finanziamento a valere, nell'esercizio finanziario 2002, sui fondi di cui all'UPB 22082 (capitolo 26770). 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento.