Art. 10.
                          Norma transitoria
    1.  Gli  interventi  di  risparmio  energetico utilmente inseriti
nelle  graduatorie  relative  ai  bandi  pregressi  emanati  ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 10/1991, e non ancora finanziati alla data
di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di
finanziamento a valere, nell'esercizio finanziario 2002, sui fondi di
cui all'UPB 22082 (capitolo 26770).
    2.  Gli  incentivi  di  cui  al comma 1 sono erogati nel rispetto
delle disposizioni dei bandi di riferimento.