Art. 12. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 23 marzo 1984, n. 19; b) legge regionale 17 luglio 1984, n. 31; c) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 7 ottobre 2002 GHIGO