Art. 12.
                        Abrogazione di norme
    1. Sono abrogate le seguenti leggi:
      a) legge regionale 23 marzo 1984, n. 19;
      b) legge regionale 17 luglio 1984, n. 31;
      c) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 7 ottobre 2002
                                GHIGO