Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e nell'esercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del medesimo articolo 117 sui principi fondamentali. 2. In coerenza con la legge regionale n. 44/2000, la Regione: a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144); b) formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni affidate agli enti locali; c) coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed all'informazione, l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; d) elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il relativo programma di azioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui all'art. 6; e) promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); f) promuove, anche attraverso apposite linee guida, l'informazione e la formazione in campo energetico e ambientale, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili; g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici; h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici; i) emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici; l) provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla competenza dello Stato; m) individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche); n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonche' di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato; o) coordina, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 44/2000, lo sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto. 3. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), o) sono riservate alla competenza della giunta; le funzioni di cui alla lettera d) sono normate secondo le procedura di cui all'art. 6.