Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  in  attuazione  dell'art.  117,  comma  3, della
Costituzione  e  nell'esercizio della propria competenza legislativa,
concorre  con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di
politica  energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni
non  riservate  allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del
medesimo articolo 117 sui principi fondamentali.
    2. In coerenza con la legge regionale n. 44/2000, la Regione:
      a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n.
79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  dell'energia  elettrica)  e  23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione  della  direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  del  gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144);
      b) formula  gli  indirizzi  per  l'espletamento  delle funzioni
affidate agli enti locali;
      c) coordina,  anche sotto i profili relativi alla formazione ed
all'informazione,  l'attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 agosto  1993, n. 412 (regolamento recante norme per la
progettazione,  l'installazione,  l'esercizio e la manutenzione degli
impianti  termici  degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991,  n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551;
      d) elabora,    approva    e   aggiorna   il   piano   regionale
energetico-ambientale  e  il relativo programma di azioni di cui agli
articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui all'art. 6;
      e) promuove  strumenti  di  programmazione  negoziata, anche ai
sensi  dell'art.  2,  comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
      f)   promuove,   anche   attraverso   apposite   linee   guida,
l'informazione  e  la  formazione  in  campo energetico e ambientale,
l'utilizzo  delle fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, il
risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili;
      g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all'art.
12  della  legge  9 gennaio  1991,  n. 10 (Norme per l'attuazione del
piano  energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia) e per quelli ritenuti strategici;
      h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici;
      i) emana   linee  guida  per  la  progettazione  tecnica  degli
impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e
per le caratteristiche costruttive degli edifici;
      l)  provvede  al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione
ed  alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione
in rete, non riservate alla competenza dello Stato;
      m) individua  le  aree  del territorio regionale che presentano
caratteristiche   di   piu'   elevata  sensibilita'  all'inquinamento
luminoso ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n.
31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso
e per il corretto impiego delle risorse energetiche);
      n) esercita  le  funzioni  amministrative relative ai servizi a
rete  di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonche'
di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato;
      o) coordina,  ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), della
legge  regionale  n.  44/2000,  lo  sviluppo  del sistema informativo
regionale  ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati
i  sistemi  informativi  di  settore, le banche dati, i risultati dei
monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.
    3.  Le  funzioni  di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h),
i),  l),  m),  n), o) sono riservate alla competenza della giunta; le
funzioni  di cui alla lettera d) sono normate secondo le procedura di
cui all'art. 6.