Art. 4.
                         Funzioni dei comuni
    1. I comuni:
      a) elaborano,  nei  casi in cui la popolazione sia superiore ai
50  mila  abitanti,  nell'ambito dei piani regolatori generali di cui
alla  legge  17 agosto  1942,  n.  1150 (legge urbanistica), un piano
relativo  all'uso  delle  fonti  rinnovabili  di  energia ai sensi di
quanto  previsto  dall'Art.  5,  comma 5, della legge n. 10/1991; gli
stessi   comuni  approvano  il  piano  regolatore  dell'illuminazione
finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare
l'efficienza   energetica  e  luminosa  degli  impianti,  secondo  il
disposto  dell'art.  6 della legge regionale n. 31/2000; i comuni con
popolazione  compresa  tra  i  30  mila  e  i  50 mila abitanti hanno
facolta'   di  approvare  i  piani  predetti  nell'ambito  dei  piani
regolatori generali;
      b) autorizzano   la   realizzazione   di   nuovi   impianti  di
illuminazione  nelle  aree  a  piu'  elevata sensibilita' individuate
dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 31/2000;
      c) esercitano  le  funzioni  relative  ai  servizi  a  rete  di
distribuzione  energetica  a  livello comunale, fermo restando quanto
previsto all'art. 2, comma 2, lettera l);
      d) adottano,  nell'ambito  del  proprio  regolamento  edilizio,
norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo
delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione
energetica degli edifici di cui all'art. 2, comma 2, lettera h).