Art. 4. Funzioni dei comuni 1. I comuni: a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991; gli stessi comuni approvano il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti, secondo il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2000; i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facolta' di approvare i piani predetti nell'ambito dei piani regolatori generali; b) autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a piu' elevata sensibilita' individuate dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 31/2000; c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettera l); d) adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2, comma 2, lettera h).