Art. 6.
  Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale
                  e del suo programma di attuazione
    1.  Il piano regionale energetico-ambientale e' predisposto dalla
giunta   ed   approvato  dal  Consiglio  regionale  ed  ha  validita'
triennale.
    2.  La  giunta  regionale,  entro  sei mesi dall'approvazione del
piano regionale energetico-ambientale, individua, previa informazione
alle  competenti  commissioni  consiliari, uno specifico programma di
azioni  sulla  base  degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai
fini della loro attuazione.
    3.  Gli  aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e
al  programma  di  azioni  sono  approvati dalla giunta regionale con
proprio   provvedimento   e   previa   informazione  alle  competenti
commissioni consiliari.