Art. 6. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione 1. Il piano regionale energetico-ambientale e' predisposto dalla giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha validita' triennale. 2. La giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale energetico-ambientale, individua, previa informazione alle competenti commissioni consiliari, uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione. 3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e al programma di azioni sono approvati dalla giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti commissioni consiliari.