Art. 7. Forum regionale per l'energia 1. Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale la Regione, con deliberazione della giunta regionale istituisce, anche ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano anche i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca. 2. Il Forum di cui al comma 1 e' convocato dalla giunta regionale durante la fase di predisposizione del piano, ed almeno annualmente, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita', anche a richiesta dei soggetti che ne fanno parte. 3. Per il funzionamento del Forum e' prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi. 4. L'istituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma 3 sono disciplinate con provvedimento della giunta regionale. 5. La giunta regionale a seguito del Forum relaziona una volta all'anno al consiglio regionale.