Art. 7.
                    Forum regionale per l'energia
    1.    Ai    fini   della   predisposizione,   dell'attuazione   e
dell'aggiornamento   del  piano  regionale  energetico-ambientale  la
Regione,  con  deliberazione della giunta regionale istituisce, anche
ai  sensi  dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998,
un  tavolo  di  concertazione  con  gli enti locali, denominato Forum
regionale  per l'energia, al quale partecipano anche i rappresentanti
delle  agenzie  per  l'ambiente  e per l'energia, nazionali e locali,
delle  categorie  produttive, delle forze sociali, delle associazioni
ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.
    2. Il Forum di cui al comma 1 e' convocato dalla giunta regionale
durante  la fase di predisposizione del piano, ed almeno annualmente,
nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita', anche a richiesta
dei soggetti che ne fanno parte.
    3.  Per  il  funzionamento  del  Forum e' prevista una segreteria
tecnica con compiti organizzativi.
    4.  L'istituzione  e  la composizione della segreteria tecnica di
cui  al  comma  3  sono  disciplinate  con provvedimento della giunta
regionale.
    5.  La  giunta  regionale a seguito del Forum relaziona una volta
all'anno al consiglio regionale.