Art. 8. Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica 1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonche' tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'art. 2, comma 203, della legge 662/1996 e dalle altre leggi vigenti. 2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualita' ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali ISO 14000. 3. E' istituito, presso l'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all'art. 6, comma 2. 4. Le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della giunta regionale. 5. La Regione. anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico. 6. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della giunta regionale.