Art. 3.
                       Attivita' del consorzio
    1.  La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione
della  presente legge, con proprio atto, regolamenta le attivita' del
consorzio, nel rispetto dell'art. 34 del trattato.
    2.  Le  modalita'  di sostegno alle attivita' del consorzio, sono
definite  con  atto  della  giunta  regionale, in conformita' con gli
orientamenti  comunitari  per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
C/2000-28/02,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
europee  -  Serie  C  28  del  1  febbraio  2000  e  notificate  alla
commissione  europea  conformemente  alle  disposizioni  previste dal
regolamento (CE) n. 659/1999.
    3.  Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d'intesa con la
commissione consiliare competente.