Art. 3. Attivita' del consorzio 1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attivita' del consorzio, nel rispetto dell'art. 34 del trattato. 2. Le modalita' di sostegno alle attivita' del consorzio, sono definite con atto della giunta regionale, in conformita' con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/2000-28/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 659/1999. 3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d'intesa con la commissione consiliare competente.