Art. 8.
                         P r e s i d e n t e
    1.  Il  presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione,
tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che
deve  essere  convocata,  a mezzo, raccomandata entro quindici giorni
dalla   costituzione   dell'organo,  dal  presidente  uscente  o,  in
mancanza, dal rappresentante legale pro-tempore del consorzio stesso.
    2.  La  prima  riunione  del  consiglio  di amministrazione viene
presieduta dal consigliere anziano.
    3.  Nella  stessa  seduta  viene  eletto  un vice-presidente, che
sostituira' il presidente in caso di assenza o di impedimento.
    4.   Il   presidente   ed   il  vice-presidente  vengono  eletti,
separatamente,  in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la
presenza   di   almeno   due   terzi   dei  consiglieri;  in  seconda
convocazione,  sempre  a  maggioranza  assoluta,  con  la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei consiglieri.
    5.  Il  presidente  ha  la rappresentanza legale del consorzio ed
attua le decisioni del consiglio di amministrazione.