Art. 8. P r e s i d e n t e 1. Il presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell'organo, dal presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro-tempore del consorzio stesso. 2. La prima riunione del consiglio di amministrazione viene presieduta dal consigliere anziano. 3. Nella stessa seduta viene eletto un vice-presidente, che sostituira' il presidente in caso di assenza o di impedimento. 4. Il presidente ed il vice-presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri. 5. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed attua le decisioni del consiglio di amministrazione.