Art. 2.
              Nomina e requisiti del tecnico incaricato
    Per  la  tenuta  e l'aggiornamento periodico del registro, di cui
all'art.  1,  i  proprietari  di  fabbricato  riuniti  in condominio,
tramite  l'amministratore  dello  stesso  e,ove  non  in  condominio,
l'unico proprietario o i singoli proprietari, anche rappresentati per
delega,   nominano   un   tecnico-denominato   tecnico  incaricato  -
ingegnere,  architetto,  geologo, geometra perito edile, nel rispetto
delle competenze proprie di categoria.
    Le  figure  professionali  di  cui  al  primo comma devono essere
iscritte  ai  respettivi  albi o collegi professionali da non meno di
cinque anni, o da non meno di tre anni se in possesso di attestato di
corso di formazione professionale in materia di sicurezza geo-statica
degli edifici rilasciato da ente o da organismo riconosciuto.