Art. 2. Nomina e requisiti del tecnico incaricato Per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro, di cui all'art. 1, i proprietari di fabbricato riuniti in condominio, tramite l'amministratore dello stesso e,ove non in condominio, l'unico proprietario o i singoli proprietari, anche rappresentati per delega, nominano un tecnico-denominato tecnico incaricato - ingegnere, architetto, geologo, geometra perito edile, nel rispetto delle competenze proprie di categoria. Le figure professionali di cui al primo comma devono essere iscritte ai respettivi albi o collegi professionali da non meno di cinque anni, o da non meno di tre anni se in possesso di attestato di corso di formazione professionale in materia di sicurezza geo-statica degli edifici rilasciato da ente o da organismo riconosciuto.