Art. 3. Modalita' di tenuta del registro Il registro, di cui all'art. 1, contiene per il fabbricato e per le aree ed i manufatti dipertinenza: tutte le informazioni riguardanti la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, di smaltimento acque, geologica del sottosuolo, autorizzativa, l'esistenza di vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo; gli atti progettuali ed i relativi provvedimenti autorizzativi per l'edificabilita', l'abitabilita' e l'agibilita' del fabbricato. Il registro rimane depositato ed in custodia, a cura dell'amministratore o del proprietario o del delegato dei proprietari, in un locale di facili accesso le cui caratteristiche sono specificate nel regolamento di cui all'art. 8, ed e' esibito a richiesta di pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni che hanno potere di intervento sul fabbricato. L'istituzione del registro e la nomina del tecnico incaricato sono comunicate all'amministrazione comunale competente per territorio. La scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati e' trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ufficio tecnico del comune competente per territorio. Il termine di scadenza per la redazione del registro e' fissato in dodici mesi per gli edifici e privati con attivita' che comportino presenza di lavoratori e accesso al pubblico, in ventiquattro mesi per i restanti edifici privati, a partire dalla entrata in vigore della presente legge. La tenuta del registro e l'obbligo della nomina del tecnico permangono fino alla cancellazione del fabbricato stesso dall'iscrizione nella pianta catastale.