Art. 3.
                  Modalita' di tenuta del registro
    Il  registro, di cui all'art. 1, contiene per il fabbricato e per
le aree ed i manufatti dipertinenza:
      tutte  le  informazioni riguardanti la sicurezza, la situazione
progettuale,    urbanistica,    edilizia,   catastale,   strutturale,
impiantistica,   di  smaltimento  acque,  geologica  del  sottosuolo,
autorizzativa,  l'esistenza  di  vincoli,  con le modificazioni e gli
adeguamenti intervenuti nel tempo;
      gli  atti progettuali ed i relativi provvedimenti autorizzativi
per l'edificabilita', l'abitabilita' e l'agibilita' del fabbricato.
    Il   registro   rimane   depositato   ed   in  custodia,  a  cura
dell'amministratore   o   del   proprietario   o   del  delegato  dei
proprietari,  in  un  locale di facili accesso le cui caratteristiche
sono  specificate  nel regolamento di cui all'art. 8, ed e' esibito a
richiesta  di  pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni che
hanno potere di intervento sul fabbricato.
    L'istituzione  del  registro  e  la nomina del tecnico incaricato
sono   comunicate   all'amministrazione   comunale   competente   per
territorio.
    La  scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati
e'  trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ufficio tecnico
del comune competente per territorio.
    Il  termine  di scadenza per la redazione del registro e' fissato
in dodici mesi per gli edifici e privati con attivita' che comportino
presenza  di  lavoratori  e accesso al pubblico, in ventiquattro mesi
per  i  restanti  edifici  privati, a partire dalla entrata in vigore
della presente legge.
    La  tenuta  del  registro  e  l'obbligo  della nomina del tecnico
permangono    fino   alla   cancellazione   del   fabbricato   stesso
dall'iscrizione nella pianta catastale.