Art. 4. Compiti del tecnico incaricato Il tecnico incaricato: redige preliminarmente una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato, sulle condizioni gelogico-tecniche sel sottosuolo, sulla sua storicita' dalla realizzazione all'attualita', contenente tutte le infomazioni di cui all'art. 3, comma1; controlla e annota sul registro l'esecuzione diogni lavoro di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, mutamento di destinazione d'uso sull'intero fabbricato, o su parte di esso, con funzione di mera sorveglianza, senza alcuna delle responsabilita' proprie delle figure professionali, previste dalla vigente normativa, per l'esecuzione di lavori edili o di impiantistica; comunica, entro quarantotto ore dall'inizio, al condominio e al comune nel cui territorio e' ubicato il fabbricato ogni intervento che compromette la sicurezza geo-statica del fabbricato stesso; comunica alla competente soprintendenza ai beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetno-antropologico, l'esecuzione di ogni intervento che interessa l'aspetto esteriore del fabbricato e delle aree e manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo. La relazione di cui al comma 1, lettera a), e' corredata da una pianta del fabbricato e delle aree di pertinenza in scala adeguata, nella quale sono indicati tutti gli allacciamenti ed i percorsi dei sottoservizi dal confine pubblico al fabbricato stesso.