Art. 4.
                   Compiti del tecnico incaricato
    Il tecnico incaricato:
      redige  preliminarmente una relazione sulle condizioni statiche
del  fabbricato,  sulle  condizioni gelogico-tecniche sel sottosuolo,
sulla  sua  storicita' dalla realizzazione all'attualita', contenente
tutte le infomazioni di cui all'art. 3, comma1;
      controlla  e  annota sul registro l'esecuzione diogni lavoro di
ristrutturazione,    manutenzione    straordinaria,    mutamento   di
destinazione  d'uso  sull'intero  fabbricato, o su parte di esso, con
funzione  di  mera  sorveglianza,  senza alcuna delle responsabilita'
proprie delle figure professionali, previste dalla vigente normativa,
per l'esecuzione di lavori edili o di impiantistica;
      comunica, entro quarantotto ore dall'inizio, al condominio e al
comune  nel  cui  territorio e' ubicato il fabbricato ogni intervento
che compromette la sicurezza geo-statica del fabbricato stesso;
      comunica alla competente soprintendenza ai beni architettonici,
per   il   paesaggio,   per   il   patrimonio  storico,  artistico  e
demoetno-antropologico, l'esecuzione di ogni intervento che interessa
l'aspetto  esteriore  del  fabbricato  e  delle  aree  e manufatti di
pertinenza sottoposti a vincolo.
    La  relazione  di cui al comma 1, lettera a), e' corredata da una
pianta  del  fabbricato e delle aree di pertinenza in scala adeguata,
nella  quale  sono indicati tutti gli allacciamenti ed i percorsi dei
sottoservizi dal confine pubblico al fabbricato stesso.