Art. 5. Violazioni e sanzioni La violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli obbligati di una somma da 2.500 euro a 5.000 euro con le modalita' di cui la legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, e, per il tecnico incaricato, la comunicazione al rispettivo albo o collegio professionale di appartenenza. Decorso un anno dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, in persistenza della vilazione delle norme stesse, il comune provvede alla sospenzione dell'abitabilita' e dall'agibilita'. La mancata istituzione del registro di cui all'art. 1 comporta l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico.