Art. 5.
                        Violazioni e sanzioni
    La  violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  a carico
degli  obbligati  di  una  somma  da  2.500  euro a 5.000 euro con le
modalita' di cui la legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, e, per il
tecnico  incaricato,  la  comunicazione al rispettivo albo o collegio
professionale di appartenenza.
    Decorso  un anno dall'applicazione della sanzione di cui al comma
1,  in  persistenza  della  vilazione  delle  norme stesse, il comune
provvede alla sospenzione dell'abitabilita' e dall'agibilita'.
    La  mancata  istituzione  del registro di cui all'art. 1 comporta
l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico.