Art. 6.
      Competenze dei comui - Istituzione di un fondo regionale
    La   regione   attribuisce   ai  comuni  le  competenze  relative
all'applicazione della presente legge.
    Per  le  finalita'  della presente legge la Regione istituisce un
fondo   cui  accedono  i  comuni  secondo  i  criteri  stabiliti  nel
regolamento di cui all'art. 8.
    Il  comune eroga i contributi derivanti dal fondo di cui al comma
2  a condizione che il registro del fabbricato sia stato istituito ed
aggiornato.