Art. 6. Competenze dei comui - Istituzione di un fondo regionale La regione attribuisce ai comuni le competenze relative all'applicazione della presente legge. Per le finalita' della presente legge la Regione istituisce un fondo cui accedono i comuni secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 8. Il comune eroga i contributi derivanti dal fondo di cui al comma 2 a condizione che il registro del fabbricato sia stato istituito ed aggiornato.