Art. 7. Trasferimento immobiliare 1. Entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge di cui all'art. 8, per il trasferimento di diritto reale sul fabbricato o parte di esso, e' fatto obbligo all'ufficiale rogante di controllare, prima dell'atto di trasferimento, l'esistenza del registro e della nomina del tecnico incaricato e di comunicare al comune interessato la mancanza degli stessi.