Art. 7.
                      Trasferimento immobiliare
    1.  Entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento attuativo
della  presente  legge  di  cui  all'art.  8, per il trasferimento di
diritto  reale  sul  fabbricato  o  parte  di  esso, e' fatto obbligo
all'ufficiale    rogante   di   controllare,   prima   dell'atto   di
trasferimento,  l'esistenza  del  registro e della nomina del tecnico
incaricato  e  di  comunicare al comune interessato la mancanza degli
stessi.