Art. 8. Regolamento attuativo La giunta regionale, sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici interessati e sentita la commissione consiliare competente entro il termine di sessanta giorni, approva il regolamento attuativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento, in particolare, specifica: la tenuta, l'aggiornamento periodico, le modalita' di trasmissione ed i modelli di riferimento del registro, anche in caso di nuove costruzioni; i termini fissati per l'affidamento dell'incarico, per il completamento e per il periodico aggiornamento del registro; le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali tecnici di cui al comma 1; i criteri perl'accesso al fondo regionale da parte dei comuni.