Art. 8.
                        Regolamento attuativo
    La   giunta   regionale,   sentiti   gli   ordini  ed  i  collegi
professionali tecnici interessati e sentita la commissione consiliare
competente   entro   il   termine  di  sessanta  giorni,  approva  il
regolamento attuativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
    Il regolamento, in particolare, specifica:
      la   tenuta,   l'aggiornamento   periodico,   le  modalita'  di
trasmissione  ed i modelli di riferimento del registro, anche in caso
di nuove costruzioni;
      i  termini  fissati  per  l'affidamento  dell'incarico,  per il
completamento e per il periodico aggiornamento del registro;
      le  tariffe  concordate con i rappresentanti degli ordini e dei
collegi professionali tecnici di cui al comma 1;
      i criteri perl'accesso al fondo regionale da parte dei comuni.