Regolamento  recante  i  criteri  per la concessione di finanziamenti
straordinari  per  borse di studio e per rafforzamento dell'attivita'
di   collegamento  con  i  corregionali  all'estero  a  favore  delle
             associazioni riconosciute dell'emigrazione.
Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   Il   presente   regolamento  disciplina  i  criteri  per  la
concessione dei finanziamenti straordinari per l'istituzione di borse
di  studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati e
per  un  programma di carattere innovativo e sperimentale tendente al
rafforzamento  dell'attivita'  di  collegamento  con  i  corregionali
all'estero   che   preveda  la  partecipazione  di  giovani  laureati
residenti  in  Regione, previsti dall'Art. 6, commi 57, 58 e 59 della
legge  regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge
finanziaria 2001)", e successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 2.
                         Soggetti referenti
    1.  I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le associazioni
regionali,  operanti  nel  settore  dell'emigrazione, riconosciute di
interesse regionale.
                               Capo I
 Borse di studio per giovani discendenti di corregionali all'estero
                               Art. 3.
                       Requisiti e condizioni
    1.   Le   borse   di  studio  sono  riservate  a  discendenti  di
corregionali  emigrati  appartenenti  alle comunita' dei corregionali
all'estero che non abbiano superato i 35 anni di eta'.
    2.  Le  borse di studio devono prevedere la regolare iscrizione e
frequenza  che dovranno essere assentiti e accettati dagli istituti e
dalle universita' da frequentare.
    3.  Le  borse  di  studio  destinate a minorenni devono prevedere
l'assunzione  delle  responsabilita'  relativa  al  loro soggiorno da
parte di soggetti aventi titolo.
                               Art. 4.
                        Criteri di priorita'
    1.  Ai  fini  di  cui  al  successivo Art. 8, secondo comma, sono
stabiliti i seguenti criteri di priorita':
      a) progetti  coerenti  con  le  finalita'  dell'intervento, che
diano  continuita'  ad  analoghe iniziative gia' avviate anche con il
finanziamento  di  altri  enti  pubblici,  privati  e di associazioni
regionali  riconosciute  dell'emigrazione e realizzati anche mediante
specifiche convenzioni;
      b) progetti  che  presentino  caratteristiche  di  organicita',
includendo previsioni per l'alloggio ed il vitto dei borsisti;
      c) progetti che consentano di soddisfare gli scopi del progetto
stesso  prevedendo  borse  di  studio  per  la  frequenza in una sola
localita'  o  in localita' vicine della piu' ampia tipologia di corsi
fra quelli previsti;
      d) progetti  che  presentino  caratteristiche  di  economicita'
anche  con  riguardo  all'importo  complessivo  di  ciascuna borsa di
studio.
    2.  Particolare  attenzione  e'  rivolta,  per  l'anno  2002,  ai
borsisti   provenienti   dall'Argentina   in   considerazione   della
particolare  emergenza in atto in quel paese anche mediante opportuna
riserva fino ad un massimo del 40% di borse di studio a loro favore.
                               Capo II
Rafforzamento  dell'attivita'  di  collegamento  con  i  corregionali
                             all'estero
                               Art. 5.
                       Requisiti e condizioni
    1.  Il  programma  tendente  al  rafforzamento  dell'attivita' di
collegamento  con i corregionali all'estero deve prevedere i seguenti
requisiti:
      a) partecipazione solamente di laureati;
      b) eta' dei soggetti di cui alla lettera a) non superiore ai 35
anni;
      c) residenza dei soggetti di cui alla lettera a) in Regione.
                               Art. 6.
                        Criteri di priorita'
    1.  Ai  fini  di  cui  al  successivo Art. 8, secondo comma, sono
stabiliti i seguenti criteri di priorita':
      a) programmi  gia'  avviati  e  finanziati nell'anno precedente
come prima fase del programma;
      b) programmi   che   prevedano   modalita'   di   realizzazione
interessanti   aree   tematiche  significative  e  aree  territoriali
omogenee.
                              Capo III
      Istruttoria, accoglimento finanziamento e rendicontazione
                               Art. 7.
        Presentazione delle domande e relativa documentazione
    1.  Le  associazioni  interessate presentano domande distinte per
accedere ai finanziamenti per le iniziative di cui al capi I e II del
presente regolamento.
    2.  La  domanda  per la concessione del finanziamento, redatta su
carta  legale  e sottoscritta dal legale rappresentante e' presentata
alla   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  servizio  autonomo  per  i
corregionali all'estero - entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
    3. A ciascuna delle domande devono essere allegati:
      a) deliberazione,      assunta      dall'organo     associativo
statutariamente competente, inerente l'adozione dell'iniziativa;
      b) programma  relativo  all'iniziativa per la quale si richiede
il  finanziamento,  con  proiezione  biennale  per  quanto attiene al
programma  di  cui  al  capo II, corredato dal relativo preventivo di
spesa;
      c) dichiarazione  resa dal legale rappresentante attestante che
l'iniziativa   per  la  quale  si  richiede  la  sovvenzione  non  e'
finanziata da altri soggetti pubblici o privati.
                               Art. 8.
       Accoglimento delle domande e ammissione a finanziamento
    1.  I  finanziamenti  sono  concessi  dal servizio autonomo per i
corregionali  all'estero  previa  approvazione  da parte della giunta
regionale dei relativi programmi.
    2.  Per  ciascuna  delle iniziative di cui al capo I e capo II e'
ammessa  a finanziamento quella che, a seguito dell'istruttoria delle
domande, presenti il possesso del maggior numero di priorita'.
                               Art. 9.
       Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione
    1.  I finanziamenti straordinari sono erogati, per ciascuna delle
due  iniziative,  a  copertura  del  100%  delle  spese  riconosciute
ammissibili.
    2.  L'80%  del  finanziamento  straordinario  e'  erogato  in via
anticipata  contestualmente alla concessione del finanziamento stesso
ed  il restante 20% a rendicontazione da presentarsi con le modalita'
previste  dall'Art.  43  della  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7,
entro i termini che saranno fissati nel decreto di concessione.
                              Art. 10.
                            Norma finale
    Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno delle sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo