Regolamento recante i criteri per la concessione di finanziamenti straordinari per borse di studio e per rafforzamento dell'attivita' di collegamento con i corregionali all'estero a favore delle associazioni riconosciute dell'emigrazione. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei finanziamenti straordinari per l'istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati e per un programma di carattere innovativo e sperimentale tendente al rafforzamento dell'attivita' di collegamento con i corregionali all'estero che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in Regione, previsti dall'Art. 6, commi 57, 58 e 59 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)", e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2. Soggetti referenti 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le associazioni regionali, operanti nel settore dell'emigrazione, riconosciute di interesse regionale. Capo I Borse di studio per giovani discendenti di corregionali all'estero Art. 3. Requisiti e condizioni 1. Le borse di studio sono riservate a discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle comunita' dei corregionali all'estero che non abbiano superato i 35 anni di eta'. 2. Le borse di studio devono prevedere la regolare iscrizione e frequenza che dovranno essere assentiti e accettati dagli istituti e dalle universita' da frequentare. 3. Le borse di studio destinate a minorenni devono prevedere l'assunzione delle responsabilita' relativa al loro soggiorno da parte di soggetti aventi titolo. Art. 4. Criteri di priorita' 1. Ai fini di cui al successivo Art. 8, secondo comma, sono stabiliti i seguenti criteri di priorita': a) progetti coerenti con le finalita' dell'intervento, che diano continuita' ad analoghe iniziative gia' avviate anche con il finanziamento di altri enti pubblici, privati e di associazioni regionali riconosciute dell'emigrazione e realizzati anche mediante specifiche convenzioni; b) progetti che presentino caratteristiche di organicita', includendo previsioni per l'alloggio ed il vitto dei borsisti; c) progetti che consentano di soddisfare gli scopi del progetto stesso prevedendo borse di studio per la frequenza in una sola localita' o in localita' vicine della piu' ampia tipologia di corsi fra quelli previsti; d) progetti che presentino caratteristiche di economicita' anche con riguardo all'importo complessivo di ciascuna borsa di studio. 2. Particolare attenzione e' rivolta, per l'anno 2002, ai borsisti provenienti dall'Argentina in considerazione della particolare emergenza in atto in quel paese anche mediante opportuna riserva fino ad un massimo del 40% di borse di studio a loro favore. Capo II Rafforzamento dell'attivita' di collegamento con i corregionali all'estero Art. 5. Requisiti e condizioni 1. Il programma tendente al rafforzamento dell'attivita' di collegamento con i corregionali all'estero deve prevedere i seguenti requisiti: a) partecipazione solamente di laureati; b) eta' dei soggetti di cui alla lettera a) non superiore ai 35 anni; c) residenza dei soggetti di cui alla lettera a) in Regione. Art. 6. Criteri di priorita' 1. Ai fini di cui al successivo Art. 8, secondo comma, sono stabiliti i seguenti criteri di priorita': a) programmi gia' avviati e finanziati nell'anno precedente come prima fase del programma; b) programmi che prevedano modalita' di realizzazione interessanti aree tematiche significative e aree territoriali omogenee. Capo III Istruttoria, accoglimento finanziamento e rendicontazione Art. 7. Presentazione delle domande e relativa documentazione 1. Le associazioni interessate presentano domande distinte per accedere ai finanziamenti per le iniziative di cui al capi I e II del presente regolamento. 2. La domanda per la concessione del finanziamento, redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante e' presentata alla Regione Friuli-Venezia Giulia - servizio autonomo per i corregionali all'estero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. A ciascuna delle domande devono essere allegati: a) deliberazione, assunta dall'organo associativo statutariamente competente, inerente l'adozione dell'iniziativa; b) programma relativo all'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, con proiezione biennale per quanto attiene al programma di cui al capo II, corredato dal relativo preventivo di spesa; c) dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che l'iniziativa per la quale si richiede la sovvenzione non e' finanziata da altri soggetti pubblici o privati. Art. 8. Accoglimento delle domande e ammissione a finanziamento 1. I finanziamenti sono concessi dal servizio autonomo per i corregionali all'estero previa approvazione da parte della giunta regionale dei relativi programmi. 2. Per ciascuna delle iniziative di cui al capo I e capo II e' ammessa a finanziamento quella che, a seguito dell'istruttoria delle domande, presenti il possesso del maggior numero di priorita'. Art. 9. Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione 1. I finanziamenti straordinari sono erogati, per ciascuna delle due iniziative, a copertura del 100% delle spese riconosciute ammissibili. 2. L'80% del finanziamento straordinario e' erogato in via anticipata contestualmente alla concessione del finanziamento stesso ed il restante 20% a rendicontazione da presentarsi con le modalita' previste dall'Art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro i termini che saranno fissati nel decreto di concessione. Art. 10. Norma finale Il presente regolamento entra in vigore il giorno delle sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo