Regolamento  concernente  le modalita' di concessione degli incentivi
alle  agenzie  di  viaggio  e  turismo  per  la  vendita di pacchetti
turistici  in  Italia  e  all'estero  ai sensi dell'art. 54, comma 1,
            della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  Regolamento  disciplina  le  modalita'  per  la
concessione  degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la
vendita  dei pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a
incrementare  l'ingresso  e  la  permanenza di turisti nel territorio
regionale  attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato,
con   particolare  riguardo  per  le  localita'  a  minore  vocazione
turistica,  ai  sensi  dell'Art.  54,  comma 1, della legge regionale
2/2002.
                               Art. 2.
                 Definizione di pacchetto turistico
    1.  I  pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi e le vacanze
ed  i  circuiti  "tutto  compreso" venduti o offerti in vendita ad un
prezzo forfettario, di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero
estendentisi  per  un periodo di tempo comprendente almeno una notte,
risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati:
      a) trasporto;
      b) alloggio;
      c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio,
tra  i  quali  itinerari  e visite guidati, escursioni e servizi, ivi
compresa   la   presenza  di  accompagnatori  e  guide  turistiche  e
ambientali  escursionistiche,  che  costituiscano parte significativa
del pacchetto turistico.
                               Art. 3.
 Forma e requisiti del contratto di vendita del pacchetto turistico
    1.  Per  le finalita' di cui al presente Regolamento il contratto
di  vendita  del  pacchetto  turistico  deve  avere  la  forma  ed il
contenuto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  111  "Attuazione  della  Direttiva 9/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso ".
                               Art. 4.
                       Iniziative ammissibili
    1.  Gli  incentivi  di  cui all'articolo 54, comma 1, della legge
regionale 2/2002, sono concessi per le seguenti iniziative:
      a) promo-commercializzazione     turistica     della    Regione
Friuli-Venezia  Giulia  quali workshop, sales promotion, allestimenti
standistici in altre Regioni italiane e all'estero;
      b)  educational  e  press  tour  per  operatori  della  domanda
nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale;
      c) realizzazione   di  cataloghi  monografici  di  vendita  del
pacchetto   turistico   integrato,  riferentisi  esclusivamente  alla
Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   nonche'   creazione   di  pagine
pubblicitarie e allestimenti vetrinistici;
      d) partecipazione  a  fiere  turistiche  in Italia e all'estero
finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale.
                               Art. 5.
                          P r i o r i t a'
    1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente per le iniziative
di  cui  all'articolo  4  da  realizzarsi  sulle  aree del territorio
regionale   a  minore  vocazione  turistica  e  comunque  nei  centri
regionali minori.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, si tiene conto dell'effettivo
movimento   turistico   nell'area   interessata   riferito   all'anno
precedente la data di presentazione della domanda di contributo.
                               Art. 6.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate  alla Direzione
regionale  del  commercio,  del  turismo  e  del  terziario, entro il
31 ottobre  dell'anno  precedente  a  quello nel quale e' prevista la
realizzazione   dell'iniziativa   per   la  quale  il  contributo  e'
richiesto.
    2.  La  domanda,  sottoscritta  dal  titolare  ovvero  dal legale
rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo autorizzata ai sensi
dell'Art. 40 della legge regionale n. 2/2002, deve contenere:
      a) la  descrizione  dettagliata  delle  iniziative programmate,
degli strumenti utilizzati e dei tempi di realizzazione;
      b) l'indicazione  dei  soggetti  che partecipano all'iniziativa
con  la  descrizione  della  loro  organizzazione  aziendale  e  rete
commerciale;
      c) il   preventivo  analitico  di  spesa  corredato  dal  piano
finanziario, comprensivo dell'indicazione delle modalita' e dei mezzi
con  i  quali  far  fronte  all'onere  non  coperto  dall'  eventuale
contributo;
      d) i  risultati attesi con l'iniziativa proposta e le modalita'
di riscontro degli stessi;
      e) una  dichiarazione  dalla  quale  risulti  che  nelle  forme
esterne  di  comunicazione utilizzate e nei materiali prodotti, sara'
utilizzato  il "logo" commerciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
"Regione Friuli-Venezia Giulia Piaceri Senza Confini";
      f) i mercati di intervento e i segmenti di domanda prescelti;
      g) una  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' da cui
risulti   che   l'interessato   non  ha  beneficiato,  nei  tre  anni
precedenti, di aiuti pubblici complessivamente superiori a 100.000,00
euro.
                               Art. 7.
                 Criteri e modalita' di concessione
    1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis"
nel  limite  massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque
nel limite di 51.646,00 euro per intervento.
    2.  I contributi sono erogati a seguito della presentazione della
documentazione  di  cui  all'Art.  9  corredata  da una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'  attestante  gli  eventuali
ulteriori  contributi  "de  minimis" concessi nei tre anni precedenti
alla data del provvedimento di concessione.
    3.  I  contributi  possono essere erogati in via anticipata nella
misura  del 20 per cento dell'importo totale, previa presentazione di
apposita  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  d'importo
almeno   pari  alla  somma  da  erogare, maggiorata  degli  eventuali
interessi.
                               Art. 8.
                        Spese non ammissibili
    1. Non sono riconosciute ammissibili le seguenti spese:
      a) I.V.A. ed altre imposte;
      b) spese relative all'acquisto di beni strumentali;
      c) compensi ad amministratori e personale dipendente;
      d) ogni spesa non attinente all'iniziativa.
                               Art. 9.
                     Rendicontazione della spesa
    1.  Ai  fini della rendicontazione degli incentivi, il titolare o
il legale rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo presenta:
      a) una relazione sulle attivita' svolte e i risultati ottenuti;
      b) una   copia  della  documentazione  di  spesa  annullata  in
originale,    corredata    da   una   dichiarazione   attestante   la
corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
      c) un  prospetto  delle  entrate accertate dettagliate relative
alla  vendita  di  pacchetti  turistici effettuata nelle forme di cui
all'Art.  3,  conseguenti  alla realizzazione delle iniziative per le
quali il contributo e' concesso.
                              Art. 10.
                            Norme finali
    1.  In sede di prima applicazione, le domande volte ad ottenere i
finanziamenti previsti dall'Art. 54, comma 1 della legge regionale n.
2/2002,   per   l'anno   2002  possono  essere  presentate  entro  il
31 ottobre.   Restano  valide  le  domande  gia'  presentate  purche'
rientranti nelle finalita' del presente Regolamento.
    2.   Per   quanto   non   espressamente   previsto  dal  presente
Regolamento,  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nella legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso"  e  successive
modificazioni e integrazioni.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia.
                     Visto, il presidente: Tondo