Regolamento concernente le modalita' di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' per la concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita dei pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le localita' a minore vocazione turistica, ai sensi dell'Art. 54, comma 1, della legge regionale 2/2002. Art. 2. Definizione di pacchetto turistico 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi e le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfettario, di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, tra i quali itinerari e visite guidati, escursioni e servizi, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche e ambientali escursionistiche, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. Art. 3. Forma e requisiti del contratto di vendita del pacchetto turistico 1. Per le finalita' di cui al presente Regolamento il contratto di vendita del pacchetto turistico deve avere la forma ed il contenuto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della Direttiva 9/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso ". Art. 4. Iniziative ammissibili 1. Gli incentivi di cui all'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002, sono concessi per le seguenti iniziative: a) promo-commercializzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia quali workshop, sales promotion, allestimenti standistici in altre Regioni italiane e all'estero; b) educational e press tour per operatori della domanda nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale; c) realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato, riferentisi esclusivamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nonche' creazione di pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici; d) partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale. Art. 5. P r i o r i t a' 1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente per le iniziative di cui all'articolo 4 da realizzarsi sulle aree del territorio regionale a minore vocazione turistica e comunque nei centri regionali minori. 2. Ai fini di cui al comma 1, si tiene conto dell'effettivo movimento turistico nell'area interessata riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo. Art. 6. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale e' prevista la realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo e' richiesto. 2. La domanda, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo autorizzata ai sensi dell'Art. 40 della legge regionale n. 2/2002, deve contenere: a) la descrizione dettagliata delle iniziative programmate, degli strumenti utilizzati e dei tempi di realizzazione; b) l'indicazione dei soggetti che partecipano all'iniziativa con la descrizione della loro organizzazione aziendale e rete commerciale; c) il preventivo analitico di spesa corredato dal piano finanziario, comprensivo dell'indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali far fronte all'onere non coperto dall' eventuale contributo; d) i risultati attesi con l'iniziativa proposta e le modalita' di riscontro degli stessi; e) una dichiarazione dalla quale risulti che nelle forme esterne di comunicazione utilizzate e nei materiali prodotti, sara' utilizzato il "logo" commerciale della Regione Friuli-Venezia Giulia "Regione Friuli-Venezia Giulia Piaceri Senza Confini"; f) i mercati di intervento e i segmenti di domanda prescelti; g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che l'interessato non ha beneficiato, nei tre anni precedenti, di aiuti pubblici complessivamente superiori a 100.000,00 euro. Art. 7. Criteri e modalita' di concessione 1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di 51.646,00 euro per intervento. 2. I contributi sono erogati a seguito della presentazione della documentazione di cui all'Art. 9 corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante gli eventuali ulteriori contributi "de minimis" concessi nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione. 3. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 20 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Art. 8. Spese non ammissibili 1. Non sono riconosciute ammissibili le seguenti spese: a) I.V.A. ed altre imposte; b) spese relative all'acquisto di beni strumentali; c) compensi ad amministratori e personale dipendente; d) ogni spesa non attinente all'iniziativa. Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi, il titolare o il legale rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo presenta: a) una relazione sulle attivita' svolte e i risultati ottenuti; b) una copia della documentazione di spesa annullata in originale, corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; c) un prospetto delle entrate accertate dettagliate relative alla vendita di pacchetti turistici effettuata nelle forme di cui all'Art. 3, conseguenti alla realizzazione delle iniziative per le quali il contributo e' concesso. Art. 10. Norme finali 1. In sede di prima applicazione, le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'Art. 54, comma 1 della legge regionale n. 2/2002, per l'anno 2002 possono essere presentate entro il 31 ottobre. Restano valide le domande gia' presentate purche' rientranti nelle finalita' del presente Regolamento. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modificazioni e integrazioni. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il presidente: Tondo