(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 6 novembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto l'Art. 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge
finanziaria 2002), il quale, tra l'altro, dispone:
      al  comma  12,  che al fine di ricapitalizzare le aziende per i
servizi  sanitari e le aziende ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia,
la   Regione   conferisce  alle  medesime  apporti  di  capitale  per
complessivi  100  milioni  di  euro,  ripartiti per ogni singolo ente
sulla  base  delle  situazioni  patrimoniali in essere al 31 dicembre
2001,  ed  erogati  nel  corso  di  dieci  anni in tranche annuali di
importo costante;
      al  comma  13,  che gli apporti di capitale di cui al comma 12,
possono essere oggetto, da parte delle aziende per i servizi sanitari
e  ospedaliere,  di  operazioni connesse alla cessione di crediti nei
limiti  dell'importo  dei  pagamenti  da  eseguire relativi ai debiti
maturati  e non estinti al 31 dicembre 2001, cosi' come rappresentati
nel bilancio d'esercizio 2001;
      al  comma  14, che la giunta regionale definisce i criteri e le
modalita'  di erogazione del conferimento di cui al comma 12, nonche'
quelli   per  la  definizione  con  gli  istituti  di  credito  delle
operazioni di cessione di cui al comma 13;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale   della   sanita'  e  delle  politiche  sociali  in  ordine
all'adempimento  di  cui  al  predetto  Art. 5, comma 14, della legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3;
    Visto l'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2002, n.
7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 3366 del 4
ottobre 2002;
                              Decreta:
    E' approvato il "Regolamento per il conferimento degli apporti di
capitale  per la ricapitalizzazione delle aziende sanitarie regionali
e  per  la  definizione  con gli istituti di credito delle operazioni
connesse  alla  relativa  cessione di crediti", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 15 ottobre 2002
                                TONDO