Regolamento per il conferimento degli apporti di capitale per la ricapitalizzazione delle Aziende sanitarie regionali e per la definizione con gli Istituti di credito delle operazioni connesse alla relativa cessione di crediti. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5, comma 14, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), e disciplina i criteri e le modalita' di erogazione del conferimento per la ricapitalizzazione delle aziende sanitarie regionali, di seguito denominate aziende, nonche' quelli di definizione con gli istituti di credito, di seguito denominati istituti, delle operazioni connesse alla relativa cessione di crediti. Art. 2. Conferimento per la ricapitalizzazione 1. La Regione conferisce alle aziende gli apporti di capitale di complessivi 100 milioni di euro ripartendolo per ogni singola azienda sulla base delle perdite di esercizio degli anni dal 1998 al 2001 riportate nelle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001, applicando i seguenti criteri: a) una prima quota per il rientro, nei valori massimi, nel limite di riporto a nuovo delle perdite di esercizio, fissato dall'Art. 10, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49; b) una ulteriore quota, a saldo del conferimento, per il riequilibrio fra tutte le aziende del patrimonio netto, ai fini del rispetto del limite di cui alla precedente lettera a). 2. La Regione eroga alle aziende l'importo risultante, con l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, a favore di ciascuna azienda in dieci annualita' di uguale importo a decorrere dall'anno 2002. 3. L'agenzia regionale della sanita' provvede, nella competenza attribuita dall'Art. 3, comma 1, lettere d) ed f), della legge regionale n. 37/1995: a) a predispone l'ipotesi di assegnazione delle risorse relative all'apporto di capitale alle aziende, con i criteri di cui al comma 1; b) a controllare la corretta ed uniforme iscrizione a bilancio da parte delle aziende del credito conseguente al conferimento dell'apporto di capitale, previa eventuale direttiva tecnico-contabile. Art. 3. Operazioni connesse alla cessione di credito 1. L'azienda che intende esercitare la facolta' della cessione del credito conseguente al conferimento di capitale di cui all'Art. 1, deve attenersi ai seguenti e concomitanti criteri e modalita' nelle operazioni connesse a tale cessione, per l'importo non gia' erogato ai sensi dell'Art. 2, comma 2, e nel limite dell'importo della voce "D) Debiti" del Passivo dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2001: a) nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo dell'anticipazione da parte del tesoriere, di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 49/1996, ovvero l'utilizzo di tale anticipazione sia piu' oneroso; b) per impossibilita' di rinviare la scadenza del debito ovvero qualora tale rinvio comporti oneri superiori; c) per importo correlato al debito da estinguere; d) con l'estinzione anticipata del debito nei confronti dell'istituto, qualora possibile ed economicamente vantaggioso; e) con procedura di scelta dell'Istituto atta a garantire la tempestiva disponibilita' finanziaria. 2. L'azienda che ha esercitato la facolta' della cessione del credito conseguente dal conferimento di capitale di cui all'Art. 1, deve darne comunicazione alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, con richiesta di accreditamento dell'erogazione di cui all'Art. 2, comma 2, all'Istituto, specificando importo e modalita'. Il predetto adempimento non e' dovuto per quell'azienda il cui istituto contraente e' tesoriere della stessa, essendo i rapporti gia' disciplinati dalla convenzione di tesoreria, stipulata in conformita' dello schema-tipo approvato con decreto della giunta regionale n. 2349/2002 ed, in particolare, dall'Art. 25 "Ricapitalizzazione dell'azienda" di tale schema-tipo. Visto, il presidente: Tondo