Regolamento  per  il  conferimento  degli  apporti di capitale per la
ricapitalizzazione   delle  Aziende  sanitarie  regionali  e  per  la
definizione  con  gli  Istituti  di credito delle operazioni connesse
                 alla relativa cessione di crediti.

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il presente regolamento e' emanato ai sensi e per gli effetti
dell'Art.  5,  comma  14, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3
(legge  finanziaria  2002),  e disciplina i criteri e le modalita' di
erogazione  del  conferimento per la ricapitalizzazione delle aziende
sanitarie regionali, di seguito denominate aziende, nonche' quelli di
definizione  con  gli  istituti  di  credito,  di  seguito denominati
istituti,   delle  operazioni  connesse  alla  relativa  cessione  di
crediti.

                               Art. 2.
               Conferimento per la ricapitalizzazione
    1.  La Regione conferisce alle aziende gli apporti di capitale di
complessivi 100 milioni di euro ripartendolo per ogni singola azienda
sulla  base  delle  perdite  di esercizio degli anni dal 1998 al 2001
riportate  nelle  situazioni  patrimoniali  in  essere al 31 dicembre
2001, applicando i seguenti criteri:
      a) una  prima  quota  per  il  rientro, nei valori massimi, nel
limite  di  riporto  a  nuovo  delle  perdite  di  esercizio, fissato
dall'Art. 10, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49;
      b) una  ulteriore  quota,  a  saldo  del  conferimento,  per il
riequilibrio  fra  tutte le aziende del patrimonio netto, ai fini del
rispetto del limite di cui alla precedente lettera a).
    2.  La  Regione  eroga  alle  aziende  l'importo  risultante, con
l'applicazione  dei  criteri  di cui al comma 1, a favore di ciascuna
azienda  in  dieci annualita' di uguale importo a decorrere dall'anno
2002.
    3.  L'agenzia  regionale della sanita' provvede, nella competenza
attribuita  dall'Art.  3,  comma  1,  lettere  d)  ed f), della legge
regionale n. 37/1995:
      a) a   predispone   l'ipotesi  di  assegnazione  delle  risorse
relative  all'apporto  di capitale alle aziende, con i criteri di cui
al comma 1;
      b) a  controllare la corretta ed uniforme iscrizione a bilancio
da  parte  delle  aziende  del  credito  conseguente  al conferimento
dell'apporto     di     capitale,    previa    eventuale    direttiva
tecnico-contabile.

                               Art. 3.
            Operazioni connesse alla cessione di credito
    1.  L'azienda  che  intende esercitare la facolta' della cessione
del  credito  conseguente al conferimento di capitale di cui all'Art.
1,  deve  attenersi  ai  seguenti  e concomitanti criteri e modalita'
nelle  operazioni  connesse  a  tale cessione, per l'importo non gia'
erogato  ai  sensi  dell'Art.  2,  comma 2, e nel limite dell'importo
della  voce  "D)  Debiti"  del Passivo dello Stato patrimoniale al 31
dicembre 2001:
      a) nel    caso    in   cui   non   sia   possibile   l'utilizzo
dell'anticipazione  da  parte del tesoriere, di cui all'Art. 7, comma
1, lettera a), della legge regionale n. 49/1996, ovvero l'utilizzo di
tale anticipazione sia piu' oneroso;
      b) per impossibilita' di rinviare la scadenza del debito ovvero
qualora tale rinvio comporti oneri superiori;
      c) per importo correlato al debito da estinguere;
      d) con   l'estinzione   anticipata  del  debito  nei  confronti
dell'istituto, qualora possibile ed economicamente vantaggioso;
      e) con  procedura  di  scelta dell'Istituto atta a garantire la
tempestiva disponibilita' finanziaria.
    2.  L'azienda  che  ha  esercitato la facolta' della cessione del
credito  conseguente  dal conferimento di capitale di cui all'Art. 1,
deve  darne  comunicazione  alla  direzione regionale della sanita' e
delle    politiche   sociali,   con   richiesta   di   accreditamento
dell'erogazione   di   cui   all'Art.   2,   comma  2,  all'Istituto,
specificando  importo  e  modalita'.  Il  predetto adempimento non e'
dovuto  per  quell'azienda  il  cui  istituto contraente e' tesoriere
della  stessa, essendo i rapporti gia' disciplinati dalla convenzione
di  tesoreria,  stipulata  in conformita' dello schema-tipo approvato
con  decreto  della giunta regionale n. 2349/2002 ed, in particolare,
dall'Art. 25 "Ricapitalizzazione dell'azienda" di tale schema-tipo.
                     Visto, il presidente: Tondo