Art. 106.
Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale

    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,   nel  rispetto  dei  principi  del  decreto  legislativo
31 marzo  1998,  n.  123, approva annualmente un provvedimento per la
presentazione    di   progetti   diretti   al   miglioramento,   alla
qualificazione    ed    al   potenziamento   dell'offerta   turistica
territoriale  da  parte  dei soggetti indicati dall'art. 97, comma 1,
lettera b).
    2.  Il  provvedimento  definisce  la  tipologia  delle iniziative
ammissibili, con particolare riguardo a:
      a) l'individuazione delle aree territoriali;
      b) le  tipologie  di iniziative da ammettere a contributo nelle
differenti aree;
      c) gli  importi  massimi  e  minimi  di  spesa  ammissibili  ai
benefici;
      d) le  modalita'  di  concessione  e  la  misura dei contributi
assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;
      e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione
richiesta a pena di decadenza;
      f) i   criteri   di   priorita'  e  di  preferenza  nonche'  la
destinazione delle somme revocate a qualsiasi titolo;
      g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli
interventi e la valutazione dei risultati.
    3.   Il   provvedimento   di   cui  al  comma  1  puo'  prevedere
l'individuazione  da parte della giunta regionale di progetti a regia
regionale  che  presentino  caratteristiche  di rilevante innovazione
rispetto   all'offerta   turistica   regionale,   ovvero  aventi  una
considerevole  valenza  di sperimentazione in relazione ad uno o piu'
iniziative  previste dall'art. 98, comma 1, lettera c), da realizzare
anche  in  compartecipazione  con uno o piu' soggetti di cui all'art.
97, comma 1, lettera b).
    4.  I  contributi  regionali  di cui al comma 1, sono concessi in
conto capitale dal dirigente della struttura regionale competente per
il  turismo  fino  ad  un limite massimo del settanta per cento della
spesa ammessa.