Art. 106. Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, approva annualmente un provvedimento per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall'art. 97, comma 1, lettera b). 2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili, con particolare riguardo a: a) l'individuazione delle aree territoriali; b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti aree; c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici; d) le modalita' di concessione e la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa; e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza; f) i criteri di priorita' e di preferenza nonche' la destinazione delle somme revocate a qualsiasi titolo; g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 puo' prevedere l'individuazione da parte della giunta regionale di progetti a regia regionale che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale, ovvero aventi una considerevole valenza di sperimentazione in relazione ad uno o piu' iniziative previste dall'art. 98, comma 1, lettera c), da realizzare anche in compartecipazione con uno o piu' soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera b). 4. I contributi regionali di cui al comma 1, sono concessi in conto capitale dal dirigente della struttura regionale competente per il turismo fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.