Art. 108.
      Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi

    1.  Il  dirigente  della  struttura  regionale  competente per il
turismo   e   la   Veneto   Sviluppo  S.p.A.,  con  riferimento  alle
agevolazioni rispettivamente erogate, dispongono:
      a) la riduzione dell'agevolazione, quando si accerta:
        1)  una  minor  spesa  effettuata rispetto a quella ammessa a
contributo;
        2)  la  violazione  del limite di cumulo con altri contributi
pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
      b) la revoca dell'agevolazione:
        1)  in  caso  di  sua  utilizzazione per finalita' diverse da
quelle per cui il contributo e' stato concesso;
        2) nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa,
fatta  salva  la  possibilita'  di  una  sola  proroga,  su richiesta
dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore;
        3)  nel  caso  in cui si accerti la cessazione dell'attivita'
turistica   nell'immobile   finanziato   nei  dieci  anni  successivi
all'erogazione  delle agevolazioni, qualora si tratti dei soggetti di
cui all'art. 97, comma 1, lettera e);
      c) la   decadenza   in  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione  stabilita nel provvedimento di cui agli articoli 103,
106 e 107 e nel caso di violazione dell'obbligo di mantenimento della
destinazione dell'iniziativa agevolata per un periodo non inferiore a
dieci anni dalla sua ultimazione;
      d) la    sospensione    in    via   cautelare   dell'erogazione
dell'agevolazione,    qualora    si    verifichino   situazioni   che
compromettano l'efficacia dell'intervento avviato.