Art. 109.
                   Imprese turistiche di montagna

    1.  Le  attivita'  svolte  per l'esercizio di impianti a fune, di
innevamento  programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la
discesa    che    per   il   fondo,   come   strumento   a   sostegno
dell'imprenditorialita'  turistica  della  montagna  intesa  nel  suo
complesso, sono imprese turistiche di montagna.