Art. 109. Imprese turistiche di montagna 1. Le attivita' svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell'imprenditorialita' turistica della montagna intesa nel suo complesso, sono imprese turistiche di montagna.