Art. 110.
                    Contributi ai bivacchi fissi

    1.  I  bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile
accesso,  allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli
alpinisti.  I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
Essi  devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza
e a tal fine la comunita' montana competente per territorio di intesa
con  la  sezione  del  Club  alpino italiano o con altra associazione
alpinistica   senza  fine  di  lucro  proprietaria  o  gestore  della
struttura,  svolge  sistematica attivita' di sorveglianza e provvede,
ove  occorra,  a  realizzare  nel  piu'  breve tempo possibile quanto
necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa.
    2. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a
guida  alpina  o  a  personale  esperto delle sezioni del Club alpino
italiano  in  numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso
vengono  rimborsate dalla comunita' montana. E' ammesso il contributo
della  comunita'  montana,  in  ragione del settantacinque per cento,
sulle eventuali spese per interventi di ripristino.