Art. 110. Contributi ai bivacchi fissi 1. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunita' montana competente per territorio di intesa con la sezione del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attivita' di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel piu' breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa. 2. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club alpino italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso vengono rimborsate dalla comunita' montana. E' ammesso il contributo della comunita' montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di ripristino.