Art. 111.
         Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

    1. Sono definiti:
      a) sentieri  alpini,  i  percorsi  pedonali  che  consentono un
agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di
montagna  al  di  fuori  dei  centri  abitati, per l'accesso a rifugi
alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi
di    particolare    interesse   alpinistico,   turistico,   storico,
naturalistico e ambientale;
      b) vie  ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che
si  svolgono  in  zone rocciose o pericolose, la cui percorribilita',
per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la
installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.
    2.  Sono  equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino
lungo  i  quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1,
lettera b).