Art. 112. Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate 1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'art. 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. 2. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonche' delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini piu' facili e sicuri, spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunita' montane, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".