Art. 112.
Funzioni  amministrative  relative  ai  sentieri  alpini  e  alle vie
                               ferrate

    1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'art. 2, lettera
b)  della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino
italiano"   e   successive   modificazioni,   al  tracciamento,  alla
realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.
    2.  Le  funzioni  amministrative  relative  alla  realizzazione e
gestione  delle  vie  ferrate,  nonche' delle opere e degli eventuali
impianti  fissi  miranti  a  rendere  i sentieri alpini piu' facili e
sicuri,  spettano  ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate
dalle   comunita'   montane,   ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto
legislativo   18  agosto  2000,  n.  267  "Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali".