Art. 113.
Progetti  relativi  a  nuovi  sentieri  alpini e a nuove vie ferrate.
                     Variazioni alla segnaletica

    1.  La  realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi
di   sicurezza   complementari  ai  medesimi  o  di  vie  ferrate  e'
condizionata  all'approvazione  dei  relativi progetti da parte della
commissione  regionale  di  cui  all'art.  123,  che  puo'  formulare
osservazioni,  determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per
la   loro   attuazione   e   gestione,  anche  con  riferimento  alle
caratteristiche  delle  attrezzature,  degli  impianti  fissi  e  dei
materiali.
    2.  E' compito della commissione regionale stabilire i criteri da
seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie
ferrate  su  tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti
organi del Club alpino italiano.