Art. 113. Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica 1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate e' condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della commissione regionale di cui all'art. 123, che puo' formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali. 2. E' compito della commissione regionale stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club alpino italiano.