Art. 116. C o n t r i b u t i 1. La comunita' montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art. 5, concede al Club alpino italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi. 2. A tal fine gli enti interessati presentano apposita domanda alla comunita' montana competente, corredata dal progetto di massima delle opere concordate, a decorrere dal 1 ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento.