Art. 116.
                        C o n t r i b u t i

    1.   La   comunita'   montana,   nell'esercizio   della  funzione
amministrativa  di  cui all'art. 5, concede al Club alpino italiano e
alle  sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, revisione o
modificazione,   nuova  realizzazione  o  eliminazione  dei  sentieri
alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza,
fino  al  concorso  massimo  dell'ottanta  per  cento del costo degli
interventi.
    2.  A  tal  fine gli enti interessati presentano apposita domanda
alla  comunita' montana competente, corredata dal progetto di massima
delle  opere  concordate,  a  decorrere  dal  1  ottobre  alla  data,
stabilita  a  pena  di  decadenza,  del  31 dicembre dell'anno solare
precedente a quello di riferimento.