Art. 118. Potenziamento del soccorso alpino 1. La Regione agevola l'attivita' di prevenzione degli infortuni e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la concessione di contributi al servizio regionale di soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano operante sul territorio regionale. 2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attivita': a) attuazione di iniziative rivolte all'educazione del turista alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione e conoscenza delle funzioni e dell'attivita' del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito regionale; b) formazione e addestramento dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, compresi i volontari, ivi compreso il pagamento delle coperture assicurative; c) gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennita' ai componenti volontari delle squadre di soccorso; d) adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di soccorso; e) adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto necessari per l'attivita' di soccorso; f) adeguamento e ammodernamento di materiale tecnico, informatico, audiovisivo e attrezzature d'ufficio.