Art. 118.
                  Potenziamento del soccorso alpino

    1.  La Regione agevola l'attivita' di prevenzione degli infortuni
e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la
concessione  di contributi al servizio regionale di soccorso alpino e
speleologico  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e speleologico
(CNSAS) del Club alpino italiano operante sul territorio regionale.
    2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attivita':
      a) attuazione  di iniziative rivolte all'educazione del turista
alla  prevenzione  degli  incidenti alpinistici e speleologici e alla
diffusione  e  conoscenza  delle  funzioni e dell'attivita' del Corpo
nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito regionale;
      b) formazione  e  addestramento  dei  componenti  le squadre di
soccorso alpino e speleologico, compresi i volontari, ivi compreso il
pagamento delle coperture assicurative;
      c) gestione   organizzativa,  tecnica  e  amministrativa  degli
interventi  di  soccorso,  ivi compreso il pagamento di indennita' ai
componenti volontari delle squadre di soccorso;
      d) adeguamento  e  ammodernamento  del  materiale alpinistico e
sostituzione  di  quello  deteriorato  o  smarrito  in  operazioni di
soccorso;
      e) adeguamento   e   ammodernamento   dei  mezzi  di  trasporto
necessari per l'attivita' di soccorso;
      f) adeguamento   e   ammodernamento   di   materiale   tecnico,
informatico, audiovisivo e attrezzature d'ufficio.