Art. 12.
                        Disposizioni generali

    1.   La   Regione   esercita  le  funzioni  di  programmazione  e
coordinamento  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera a) attraverso il
programma di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 14
e il piano esecutivo di cui all'art. 15.