Art. 13. Sistemi turistici locali 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi e' rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale. 2. Al fine di sviluppare i sistemi turistici locali, il territorio della Regione e' suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea. 3. Il consiglio regionale su proposta formulata dalla giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, "riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, riconosce i sistemi turistici locali di cui al comma 1 e individua i corrispondenti ambiti territoriali. 4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla approvazione del provvedimento del consiglio di cui al comma 3, sono sistemi turistici locali i contesti turistici coincidenti con gli ambiti territoriali previsti nell'allegato A).