Art. 13.
                      Sistemi turistici locali

    1.  Si  definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici
omogenei  o  integrati  caratterizzati dall'offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti
tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi e' rivolta
prioritariamente    l'attuazione   della   programmazione   turistica
regionale.
    2.   Al  fine  di  sviluppare  i  sistemi  turistici  locali,  il
territorio  della  Regione  e'  suddiviso  in  ambiti  territoriali a
tipologia di offerta turistica omogenea.
    3.  Il  consiglio  regionale  su  proposta formulata dalla giunta
regionale,  sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali
di  cui  alla  legge  regionale 3 giugno 1997, n. 20, "riordino delle
funzioni  amministrative  e  principi in materia di attribuzione e di
delega  agli  enti  locali"  e  successive modificazioni, riconosce i
sistemi   turistici   locali   di  cui  al  comma  1  e  individua  i
corrispondenti ambiti territoriali.
    4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla
approvazione  del provvedimento del consiglio di cui al comma 3, sono
sistemi  turistici  locali  i  contesti turistici coincidenti con gli
ambiti territoriali previsti nell'allegato A).